la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Autorizzazione
 
   1. Per il finanziamento dei progetti regionali che hanno  ottenuto
i  contributi  di  cui  al  decreto-legge  4  novembre  1988,  n. 465
convertito, con modificazioni, in legge 30  dicembre  1988,  n.  556,
concernente  misure  per  la  realizzazione  di  strutture turistiche
ricettive,  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario  1991,  a stipulare mutui per l'importo complessivo di L.
4.129.000.000.
   2. I mutui di cui al comma uno sono stipulati, previo esperimento,
nelle  forme  consentite  dalla  legge,  di apposita gara indetta tra
tutti o parte degli Istituti  di  credito  abilitati,  ai  sensi  del
deceto  del  Ministro  del  tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 in data 5 gennaio 1989, per un tasso  massimo
di 15% annuo e la durata di dieci anni.
   3.   Alle   incombenze  amministrative  per  l'applicazione  della
presente legge provvede l'Assessorato regionale delle finanze.